Sez. 1, Sentenza n. 12012 del 26/11/1998 (Rv. 521142 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - FORMALITÀ | Convocazione deliberata del consiglio di amministrazione - Convocazione del consiglio di amministrazione con inosservanza di norma statutaria - Impugnazione, da parte del socio, della deliberazione di convocazione dell'assemblea dei soci adottata dal consiglio di amministrazione irregolarmente convocato - Esclusione - Riflessi del vizio di convocazione del consiglio sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci da questo convocata - Insussistenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - FORMALITÀ
Nell'ipotesi in cui l'assemblea dei soci di una società di capitali sia stata disposta su deliberazione del consiglio di amministrazione convocato dal suo presidente senza l'osservanza di una norma statutaria (nella specie, con un preavviso inferiore a quello previsto), il vizio della deliberazione di convocazione - non comportante inesistenza o nullità della stessa deliberazione e consistente nella violazione di una regola interna alla collegialità nell'amministrazione pluripersonale e posta nell'interesse sociale - non può essere fatto valere dal singolo socio che, non essendo stato leso in un proprio diritto, non è legittimato al riguardo, né quel vizio può riflettersi sulla validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci, quando essa sia stata "convocata dagli amministratori" a norma dell'art. 2366 cod. civ., con atto per certo riferibile alla volontà dell'organo collegiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2388, Cod. Civ. art. 2399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)