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Sez. 1, Sentenza n. 2009 del 01/04/1982 (Rv. 419851 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DA PARTE DI UN ORGANO PRIVO DI LEGITTIMAZIONE O DI POTERE - NULLITÀ O INESISTENZA DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA - ESCLUSIONE - INVALIDITÀ EX ART. 2377 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - TERMINE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419851-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DA PARTE DI UN ORGANO PRIVO DI LEGITTIMAZIONE O DI POTERE - NULLITÀ O INESISTENZA DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA - ESCLUSIONE - INVALIDITÀ EX ART. 2377 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - TERMINE - FATTISPECIE.*

Il difetto di legittimazione o di potere dell'organo che ha convocato l'assemblea di una società cooperativa, non escludendo del tutto la riconducibilità dell'atto al modello legale astratto della fattispecie ma solo rendendolo irregolare, non può considerarsi come un caso di nullità o di inesistenza della deliberazione assunta dall'assemblea così convocata, ma soltanto come un'ipotesi di Invalidità regolata dall'art. 2377 cod. civ., e pertanto da farsi valere nel termine di decadenza previsto nel secondo comma della citata norma. (nella specie, la Corte d'appello, accogliendo la domanda proposta da alcuni soci oltre il termine stabilito dall'art. 2377, secondo comma, cod. civ., aveva dichiarato giuridicamente inesistenti le deliberazioni prese da un'assemblea di società cooperativa convocata da un collegio sindacale decaduto; la suprema Corte ha cassato con rinvio tale statuizione, enunciando il principio di cui in massima). (V 1625/80, mass n 405221; (V 906/79, mass n 397063; (V 938/75, mass n 374326).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)