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Sez. 2, Sentenza n. 1083 del 13/02/1996 (Rv. 495816 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE | Muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a chiusura da un lato, della terrazza di copertura di esso - Muro di cinta - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495816-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE

Muro di cinta, non considerabile ai fini del computo delle distanze fra le costruzioni, ai sensi dell'art. 878 cod. civ., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione. Pertanto, non è da ritenere di cinta un muro che risulti eretto in sopraelevazione di un fabbricato, in corrispondenza di un solaio - terrazza di copertura di questo, con funzione di chiusura di un lato di tale terrazza, posto che un simile manufatto non si configura separato dall'edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)