diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2376 del 26/02/1992 (Rv. 475956 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Muro di cinta - In genere | Requisiti - Altezza non superiore a tre metri - Necessità - Muro di cinta con altezza maggiore - Inapplicabilità dell'art. 878 cod. civ. - Rilevanza ex art. 886 cod.civ. ai fini dell'obbligo di contribuzione del vicino.
Stato
decisa il 1992-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475956-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Muro - Muro di cinta - In genere

Il muro di cinta, che, a norma dell'art. 878 cod.civ., non va considerato ai fini del computo delle distanze legali, è solo quello, isolato (con le facce, cioè, emergenti dal suolo separate da ogni altra costruzione) e destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà, che presenti un'altezza non superiore ai tre metri, dovendosi negare l'applicabilità della citata norma ai muri di cinta con altezza maggiore, considerati dall'art. 886 cod.civ. solo per regolare e delimitare l'obbligo di contribuzione del vicino alla costruzione del muro medesimo. (Conf. mass. n. 373981, sulla prima parte; (Conf. mass. n. 373372, sulla prima parte; (Conf. mass. n. 472185, sulla prima parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 886

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)