Sez. 1, Sentenza n. 23288 del 19/03/2014 Ud. (dep. 04/06/2014) Rv. 261876 - 01
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Enti locali territoriali - Danni non patrimoniali determinati da crimini di guerra - Legittimazione alla costituzione di parte civile - Sussistenza - Istituzione dell'ente in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato - Rilevanza - Esclusione - Costituzione di parte di civile dello Stato - Incompatibilità - Esclusione.
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
Sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti locali esponenziali dei territori nei quali sono stati commessi crimini di guerra, per il risarcimento dei danni non patrimoniali riferibili a questi delitti, anche quando gli stessi (nella specie, Regione Emilia-Romagna) sono stati istituiti successivamente alla consumazione dei fatti di reato e vi è costituzione di parte civile dello Stato italiano nel processo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)