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Sez. 2, Sentenza n. 13244 del 07/03/2014 Ud. (dep. 21/03/2014) Rv. 259560 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Reati commessi da privati in danno di privati - Legittimazione alla costituzione di parte civile di enti territoriali che invocano un danno alla propria immagine - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259560-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE

La legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice di merito dalla quale non emergeva il danno all'immagine subito in concreto dal Comune e dall'Azienda Trasporti in conseguenza di reati di usura ed estorsione, commessi dagli imputati, in contesto estraneo alla criminalità organizzata mafiosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)