Sez. L, Sentenza n. 6533 del 04/11/1983 (Rv. 431247 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DOVUTE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO - ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE - ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE O DELL'AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI STESSE - CARATTERE ESCLUSIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DOVUTE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO - ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE - ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE O DELL'AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI STESSE - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Ai sensi degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 il termine di prescrizione del diritto alle prestazioni assicurative dovute in caso di infortunio sul lavoro può essere interrotto esclusivamente per effetto dell'esperimento delle procedure amministrative o dell'Azione giudiziaria diretta al conseguimento delle prestazioni stesse, giustificandosi tali limitazioni rispetto al regime comune della prescrizione con l'interesse a che il diritto venga accertato nel più breve tempo possibile rendendo così più agevole la raccolta delle prove. (V 5535/80, mass nn 409399 e 409398).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)