Sez. 3 - , Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021 (Rv. 660909 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata dedotta l'omessa pronuncia del giudice del rinvio su pretesi vizi della sentenza di merito che erano stati già denunciati con alcuni dei motivi del ricorso che aveva condotto alla sua cassazione, ma sanzionati con una pronuncia di inammissibilità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)