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Sez. L - , Sentenza n. 28889 del 01/12/2017 (Rv. 646366 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646366-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione si estende solo alle questioni che costituiscono il necessario presupposto della decisione, anche se non espressamente esaminate, sicché il giudice di rinvio può verificare l'ammissibilità della domanda subordinata, davanti a lui riproposta, su cui il giudice del merito, accogliendo la domanda principale non aveva statuito e che, conseguentemente, non era stata oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di inammissibilità della domanda subordinata formulata per la prima volta in appello, e riproposta nel giudizio di rinvio, volta ad accertare l'illegittimità del recesso dal rapporto, qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa, su cui il giudice del gravame non aveva statuito, avendo accolto la domanda principale di accertamento della natura subordinata del rapporto e di illegittimità del licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)