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Sez. 1, Sentenza n. 2874 del 15/06/1989 (Rv. 463092 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TRANSAZIONE - SCRITTURA PRIVATA - PRETESO FIGLIO NATURALE DI DEFUNTI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ DIETRO CORRISPETTIVO - EMPTIO SPEI - ESCLUSIONE - REGIME TRIBUTARIO.*
Stato
decisa il 1989-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463092-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TRANSAZIONE - SCRITTURA PRIVATA - PRETESO FIGLIO NATURALE DI DEFUNTI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ DIETRO CORRISPETTIVO - EMPTIO SPEI - ESCLUSIONE - REGIME TRIBUTARIO.*

La scrittura privata con cui una parte - la quale avanzi pretese ereditarie, sostenendo di essere figlia naturale del defunto - rinunzia a qualsiasi diritto sull'eredità dietro corresponsione di una certa somma da parte dell'erede, integra non un emptio spei bensì una transazione, soggetta - indipendentemente dalla sua validità - per il suo carattere dispositivo e traslativo alla imposta di registro a norma dell'art. 1, della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, ove l'asse ereditario sia costituito da immobili.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)