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Sez. 1, Sentenza n. 9344 del 11/09/1990 (Rv. 469256 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - USO DEL VEICOLO PRIVO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE - CONFISCA OBBLIGATORIA DEL VEICOLO EX ART. 21, TERZO COMMA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - AMBITO DI APPLICAZIONE - USO DI VEICOLO NUOVO, CONFORME AL TIPO OMOLOGATO MA PRIVO DI FOGLIO DI VIA - CIRCOLAZIONE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI IMMATRICOLAZIONE ED ENTRO IL TERMINE DI GG. 60 DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE - CONFISCA DEL VEICOLO - ESCLUSIONE - ART. 64 DEL CODICE DELLA STRADA - APPLICABILITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 21 CITATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469256-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - USO DEL VEICOLO PRIVO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE - CONFISCA OBBLIGATORIA DEL VEICOLO EX ART. 21, TERZO COMMA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - AMBITO DI APPLICAZIONE - USO DI VEICOLO NUOVO, CONFORME AL TIPO OMOLOGATO MA PRIVO DI FOGLIO DI VIA - CIRCOLAZIONE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI IMMATRICOLAZIONE ED ENTRO IL TERMINE DI GG. 60 DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE - CONFISCA DEL VEICOLO - ESCLUSIONE - ART. 64 DEL CODICE DELLA STRADA - APPLICABILITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 21 CITATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale prevede la confisca obbligatoria del veicolo che circoli senza il rilascio della prescritta carta, mentre trova applicazione indipendentemente dal fatto che il veicolo sia tecnicamente idoneo ed abbia quindi i requisiti per la immatricolazione, non opera nel caso di veicolo nuovo, conforme al tipo omologato, sempre che sia in corso il procedimento di approvazione ed immatricolazione, e la circolazione avvenga entro il periodo di durata massima del foglio di via (sessanta giorni dalla presentazione della domanda di immatricolazione), ancorché tale foglio non sia stato rilasciato, perché, in questa ipotesi, ricorre infrazione non all'art. 58, ma all'art. 64 del codice stradale. Detto principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, né sotto il profilo dell'identità di trattamento fra veicoli tecnicamente idonei e veicoli che non lo sono, né sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai casi di confisca contemplati dal primo comma della norma medesima, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore, nell'ambito di una nuova regolamentazione della confisca. (V 2849/89, mass n 463092; (V 6254/88, mass n 460598; (V 142/87; (V 14/86, Corte cost.; (V 290/86).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Cod. Strada art. 64, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 64, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)