Sez. L, Sentenza n. 4845 del 14/07/1983 (Rv. 429738 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI - ESCLUSIONE.*
La disciplina della reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è limitata, ai sensi dell'art. 35 della stessa legge, ai datori di lavoro che rivestano la qualità di imprenditori industriali e commerciali (o agricoli), nel concorso degli altri requisiti (relativi all'organizzazione territoriale dell'impresa ed al numero dei dipendenti occupati) previsti da tale disposizione, e non è, pertanto, estensibile nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori. (Conf 5028/80, mass n 408886).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)