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Sez. L, Sentenza n. 2511 del 15/04/1985 (Rv. 440341 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDANNA RELATIVA - PRONUNCIA NEI CONFRONTI DI UNO STATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440341-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDANNA RELATIVA - PRONUNCIA NEI CONFRONTI DI UNO STATO - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la condanna a reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato, prevista dall'art. 8 della stessa legge, può essere pronunciata soltanto nei confronti dei datori di lavoro che rivestono la qualità d'imprenditore, con la conseguenza che la sussistenza di tale requisito - astrattamente configurabile anche riguardo ad uno stato, stante la possibilità del medesimo di assumere la gestione di un'impresa - va, in caso di contestazione, accertata dal giudice del merito, in relazione alla concreta fattispecie. (V 2738/84, mass n 434785; (V 7100/83, mass n 431720; (V 4845/83, mass n 429738; (V 6683/82, mass n 424317; (V 1996/82, mass n 419835; (V 5058/78, mass n 394815).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)