Sez. 3, Sentenza n. 8000 del 26/06/1992 (Rv. 477935 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o INA) - In genere | Impossibilità del danneggiato di identificare l'assicuratore - Ricorrenza - Mancanza di colpa - Domanda di risarcimento non non preceduta dalla richiesta di danno all'assicuratore ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Improponibilità della domanda - Esclusione.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o INA) - In genere
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la regola della improponibilità della domanda risarcitoria se non preceduta dalla richiesta del danno all'assicuratore del danneggiante ai sensi e nei modi di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990,, non è applicabile, in base al principio "ad impossibilia nemo tenetur", quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, e quindi di provvedere al suddetto adempimento. Tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile del danno abbia rifiutato di indicare il nome dell'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, non esistendo nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi che consenta al danneggiato di attingere notizie.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)