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Sez. 3, Sentenza n. 10436 del 05/12/1994 (Rv. 489043 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impossibilità del danneggiato di identificare l'assicuratore - Ricorrenza - Mancanza di colpa - Domanda di risarcimento non preceduta dalla richiesta di danno all'assicuratore ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Improponibilità della domanda - Esclusione -.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489043-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la regola della improponibilità della domanda risarcitoria se non preceduta dalla richiesta del danno all'assicuratore del danneggiante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 22 legge n. 990/1969, non è applicabile quando il danneggiato siasi trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e quindi, di provvedere al suddetto adempimento. (Nella specie, il responsabile del danno si era rifiutato di comunicare il nome dell'assicuratore al danneggiato che glielo aveva richiesto con lettera raccomandata).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)