Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26175 del 03/11/2017 (Rv. 646249 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto di trasferimento di beni posti in vendita dal giudice delegato - Giudizio di legittimità - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
In sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell’istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, atteso che tale produzione determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza del tribunale confermativa del provvedimento con cui il giudice delegato abbia negato la sospensione dell'attività liquidatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)