Sez. 1, Sentenza n. 1344 del 20/01/2011 (Rv. 616378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Decreti di trasferimento di beni posti in vendita dal giudice delegato - Giudizio di legittimità - Produzione - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
In sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso; tale produzione comporta il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso per cassazione - confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento con cui il giudice delegato ha negato la sospensione dell'attività liquidatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)