Sez. 6, Sentenza n. 41332 del 21/10/2010 Cc. (dep. 22/11/2010) Rv. 248800 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Regola della retrodatazione - Ambito di applicazione - Misure coercitive non custodiali - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
La regola della retrodatazione della decorrenza dei termini cautelari, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, non riguarda l'ipotesi di applicazione di misure diverse da quelle coercitive di natura custodiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)