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Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 24/06/1999 Cc. (dep. 23/09/1999) Rv. 214494 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Deroga alla retrodatazione in caso di ordinanze emesse per fatti connessi - Fatti non desumibili dagli atti - Nozione di "fatti" - Riferimento alla posizione del singolo imputato - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214494-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Agli effetti della deroga al principio di retrodatazione dei termini di custodia cautelare stabilita dall'art.297, comma 3, ultimo periodo, cod.proc.pen., nel caso di più ordinanze custodiali emesse per fatti connessi, l'esistenza del "fatto" deve essere intesa con riferimento al singolo imputato e non al più generale tema delle indagini, giacché, altrimenti, il pubblico ministero sarebbe arbitro di diluire i termini di custodia cautelare aggiungendo sempre nuovi imputati o nuove imputazioni. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la fondatezza dell'affermazione del giudice "a quo" secondo la quale, agli effetti della disposizione menzionata, per "fatti" "debbono intendersi i fatti reato complessivamente connessi allo stesso filone di indagine", e ciò per non pregiudicare la riservatezza della attività di indagine relativa ai reati connessi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)