Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21667 del 20/09/2013 (Rv. 627978 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Principio della precostituzione dei collegi delle corti di appello - Immutabilità del collegio in fase istruttoria - Esclusione - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
I collegi delle corti di appello sono soggetti al principio dell'immutabilità del collegio, il quale, però, in quanto inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità nel caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell'istruttoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)