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Sez. 2 - , Sentenza n. 29421 del 07/12/2017 (Rv. 646542 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Rinvio della trattazione alla pubblica udienza ex art. 380-bis c.p.c. – Conseguenze – Mutamento del giudice – Nullità – Esclusione.
Stato
decisa il 2017-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646542-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel giudizio di legittimità, una volta che la causa sia rinviata alla pubblica udienza per non avere il collegio della sezione-filtro condiviso la proposta di definizione in camera di consiglio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non è prescritto che il relatore della causa sia il medesimo giudice che ha formulato detta proposta né, tanto meno, che l’intero collegio dell’udienza pubblica sia composto dagli stessi giudici che si sono riuniti in adunanza camerale, non assumendo rilevanza il principio dell’immutabilità del collegio, volto unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza coincidano con quelli che hanno assistito alla discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)