Sez. 5 - , Sentenza n. 30807 del 22/12/2017 (Rv. 646403 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | - Detraibilità o rimborsabilità IVA per acquisto di nuda proprietà immobiliare - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema d'IVA, l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, che non venga in rilievo come bene-merce, non è suscettibile di generare un'imposta rimborsabile o detraibile per carenza della possibilità giuridica di destinare il bene in funzione degli scopi dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stata ritenuta rimborsabile l'IVA corrisposta, per l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, da parte di una società gerente villaggi turistici e strutture analoghe).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/12/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)