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Sez. 5, Sentenza n. 24779 del 04/12/2015 (Rv. 637641 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'eccedenza detraibile ex art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Acquisto di beni strumentali ammortizzabili - Nozione.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637641-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema d'IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta che l'art. 30, comma 3, alinea e, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 consente al soggetto passivo di richiedere all'atto della dichiarazione, se di importo superiore ad euro 2582, 20, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, deve avere ad oggetto beni che, oltre ad essere provvisti del requisito della strumentalità in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2424 bis, Cod. Civ. art. 2426

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)