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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 219 del 1983

Decisione
decisa il 1983-07-01, depositata il 1983-07-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:219
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12798

  • Giudizio incidentale di costituzionalità
  • Oggetto
  • Atti non aventi forza di legge
  • Esclusione
  • Fattispecie; R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 (regolamento per la professione di geometra)
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È atto regolamentare, in quanto privo di forza di legge, il r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che disciplina la professione di geometra.

Norme impugnate

  • art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Bonaudo Antonio iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1981; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la norma impugnata non è contenuta in un atto avente forza di legge, come fatto palese dall'intitolazione del regio decreto che appare adottato secondo le forme proprie dei regolamenti previsti dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, sollevata dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze