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Sez. 1, Sentenza n. 5538 del 13/04/2001 (Rv. 545919 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI | Divieto venatorio per gli ufficiali e agenti di PG - Applicabilità alla polizia municipale - Presupposti - Richiamo alla nozione di agente di P.G. dell'art. 57 cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545919-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI

Il divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 27, quinto comma, della legge n. 157 del 1992 opera nei confronti degli appartenenti alla Polizia Municipale - i quali, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio - subordinatamente alla limitazione spaziale che essi si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio (nella specie la SC ha cassato la sentenza di merito e, decidendo nel merito, ha annullato la sanzione irrogata per violazione dell'art. 27 cit. a vigile urbano che esercitava la caccia fuori dall'orario di servizio senza rivestire, quindi, la qualifica di agente di PG).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Cod. Proc. Pen. art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)