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Sez. 5, Sentenza n. 15320 del 29/11/2000 (Rv. 542282 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Valore finale - Determinazione automatica ex art. 1, comma ottavo, del D.L. n. 299 del 1991, convertito in legge n. 363 del 1991 - Terreni a destinazione edificatoria - Applicabilità - Esclusione - Relativa nozione - Accertamento concreto della reale possibilità di edificazione - Necessità - Esclusione - Mera previsione dello strumento urbanistico - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542282-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di determinazione del valore finale dei beni immobili ai fini INVIM, l'art. 1, comma ottavo, del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, prevede un criterio di valutazione automatica fondato sul reddito dominicale risultante in catasto, criterio la cui applicazione è esclusa con riferimento ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. A tali effetti, la norma non richiede un accertamento concreto della reale possibilità di edificazione, dovendo, invece, il concetto di edificabilità essere inteso in senso giuridico - formale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)