Sez. 5, Sentenza n. 4120 del 22/03/2002 (Rv. 553198 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Valore finale - Determinazione - Criteri - Terreno inserito in piano regolatore con destinazione edificatoria - Natura agricola - Esclusione - Profilo della non ancora avvenuta approvazione dalla regione - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM, ai fini della determinazione del valore finale degli immobili, l'inserimento di un terreno in uno strumento urbanistico, con destinazione edificatoria, ancorché detto strumento, adottato dal comune, non sia stato ancora perfezionato con l'approvazione da parte della regione, imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità e, quindi, fa venir meno, ai fini anzidetti, la natura agricola del terreno medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)