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Sez. 5, Sentenza n. 8455 del 22/04/2005 (Rv. 580836 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Rimessione della causa al giudice di primo grado - Condizioni - Limiti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580836-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'unico caso di rimessione della causa al giudice di primo grado - che nell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. riguarda la riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308 cod. proc. civ. - si identifica, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. c), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella riforma della sentenza della commissione provinciale che, in sede di reclamo, abbia dichiarato, ex art. 28 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l'estinzione del processo. Tali ipotesi tassative di rimessione al primo giudice intendono assicurare il doppio grado di giurisdizione, mentre nessun salto del primo grado si verifica nel caso di riforma della sentenza che abbia dichiarato l'estinzione, essendovi stata la trattazione della causa davanti al collegio, con esaurimento del primo grado di giurisdizione, ipotesi che non rende quindi adducibile alcun sospetto di illegittimità costituzionale della norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)