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Sez. 3, Sentenza n. 18691 del 06/09/2007 (Rv. 599409 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Tassatività - Garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito - Configurabilità - Esclusione - Conformità a Costituzione dell'art. 354 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599409-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

I casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall'art. 354, la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito. (Nella specie, il motivo di ricorso per cassazione si doleva del fatto che l'impugnata sentenza d'appello avesse riformato la sentenza definitiva di primo grado là dove, in carenza di "potestas decidendi" e in violazione del giudicato, questa era intervenuta a modificare precedenti statuizioni di sentenza non definitiva già emessa nello stesso grado di giudizio, mentre avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, in base a quanto disposto dall'art. 354 cod. proc. civ. per i casi di nullità della sentenza pronunciata in primo grado; la S.C., enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha dichiarato manifestamente infondato siffatto motivo di censura, non avendo la corte territoriale riformato la sentenza di primo grado per vizi ricollegabili alle cause di nullità di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)