Sez. 3, Sentenza n. 298 del 16/01/1996 (Rv. 495417 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dalla legge n. 15 del 1968, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, considerato che alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva valutato l'atto di notorietà come prova dei redditi ai fini dell'applicabilità della legislazione vincolistica in tema di locazione).
Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)