Sez. L, Sentenza n. 7107 del 20/07/1998 (Rv. 517360 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" | Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Prova legale - Esclusione - Libera valutazione da parte del giudice - Configurabilità - Giudizio di legittimità - Giudizi di fatto demandati alla Cassazione - Prova delle relative circostanze mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valutazione della medesima - Ammissibilità - Fattispecie relativa a deduzione della nullità della sentenza d'appello per nullità della notificazione dell'atto di appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"
La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa a norma dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, non costituisce fonte legale di prova, ma deve essere considerata alla stregua dei documenti il cui contenuto può essere liberamente valutato dal giudice. In particolare, deve ritenersi ammissibile la valutazione da parte della Corte di cassazione di dichiarazione sostitutiva resa da un soggetto estraneo al processo, la quale - stante l'impossibilità di assunzione della prova testimoniale nella sede di legittimità - sia stata prodotta al fine di dimostrare determinate circostanze nei casi in cui la Corte è chiamata ad essere giudice anche del fatto. (Nella specie la Cassazione ha valutato elementi risultanti anche dalla indicata fonte documentale, prodotta a norma dell'art. 372, primo comma, cod. proc. civ., al fine di accertare la nullità del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, dipendente dalla nullità, o inesistenza, della notificazione del ricorso in appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 1, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)