Sez. L, Sentenza n. 6147 del 20/03/2006 (Rv. 587702 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Riduzione del termine per la proposizione dell'opposizione - Questione di legittimità costituzionale per assunta violazione dell'art. 24 Cost. proposta, nell'interesse della Regione, in giudizio relativo a debito di soppressa U.S.L., con riferimento al disposto dell'art. 641, comma secondo, cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 641, comma secondo, cod. proc. civ. - nella parte in cui consente la riduzione del termine (sino a dieci giorni, per gli ingiunti residenti in Italia) per proporre opposizione a decreto ingiuntivo -, come avanzata nell'interesse della Regione Campania, nell'ambito di un giudizio relativo a debito di soppressa U.S.L. attratto nell'ambito della gestione liquidatoria, con riferimento all'assunta violazione dell'art. 24 Cost., poiché la prospettata difficoltà nel formulare l'opposizione, derivante dall'abbreviazione del termine ed in relazione all'organizzazione interna dell'ente per la trasmissione degli atti all'ufficio competente, costituisce un pregiudizio di fatto inidoneo a concretare una violazione del suddetto precetto costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)