Sez. 2, Sentenza n. 21249 del 10/10/2007 (Rv. 599154 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del committente di manifesti elettorali affissi abusivamente - Partito politico beneficiario dell'affissione - Legittimazione all'opposizione - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti della persona fisica committente di manifesti elettorali affissi abusivamente nell'interesse di un partito politico, quest'ultimo non è legittimato a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 poiché l'interesse, e quindi la legittimazione, nasce solo dall'essere destinatari dell'ingiunzione (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la notifica dell'ordinanza ingiunzione fosse avvenuta nelle mani del rappresentante legale del partito e che questi potesse essere tenuto a rispondere nei confronti dei terzi "ex" art. 36 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)