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Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 07/03/1991 (Rv. 471175 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - Comunicazione (contenuto e forma) | Omissione - Conseguenza - OpponibilitĂ  al locatore - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471175-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Diritti ed obblighi delle parti - Sublocazione e cessione della locazione - Comunicazione (contenuto e forma)

La mancata preventiva comunicazione della sublocazione o della cessione del contratto, nel caso di locazione di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, non comportano inadempienza da parte del conduttore, ma soltanto la inopponibilità del mutamento al locatore che non l'abbia accettato; questi, tuttavia, non può considerare inadempiente il conduttore, ma soltanto notificargli la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione, con il conseguente venir meno di quello di sublocazione o di cessione della locazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)