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Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007 (Rv. 597854 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Disciplina prevista dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978 - Peculiarità - Presupposti per il perfezionamento della cessione - Individuazione - Opposizione del locatore alla cessione - Qualificazione - Riconoscimento della sua fondatezza in sede giudiziale - Conseguenza - Elisione "ex post" dell'effetto negoziale precedentemente prodottosi con la cessione - Differenza tra la cessione ordinaria del contratto e quella speciale contemplata dal citato art. 36 della legge n. 392 del 1978 - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597854-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE

Secondo la disciplina prevista dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978, la cessione del contratto di locazione deve ritenersi "ipso facto" perfezionata, alla sola condizione che sia ceduta anche l'azienda, con la semplice comunicazione al locatore ceduto, senza che rilevi in proposito l'esercitabilità, da parte del locatore, della facoltà di opporsi alla cessione stessa (da ricondursi, peraltro, necessariamente alla sussistenza di "gravi motivi"), poiché detta opposizione del contraente ceduto, ove riconosciuta fondata in sede giudiziaria, costituisce vicenda successiva ed estranea al negozio originario e si prospetta, perciò, funzionale soltanto all'elisione "ex post" dell'effetto negoziale già prodottosi con l'accordo cedente-cessionario. Pertanto, rispetto alla ordinaria cessione di contratto (che si contraddistingue per la sua struttura negoziale trilaterale), deve ritenersi che la cessione del contratto di locazione non contempla tra i propri elementi costitutivi il consenso del ceduto, mentre l'eventuale dissenso del locatore fondato su gravi motivi integra un elemento estraneo al negozio, siccome funzionale alla sospensione temporanea della cessione e - per il caso di accertamento giurisdizionale o di riconoscimento spontaneo da parte del cedente della fondatezza dell'opposizione - al venir meno degli effetti della medesima cessione (ed eventualmente alla risoluzione del rapporto di locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1410, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)