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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22737 del 11/12/2012 (Rv. 624302 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ammissibilità del regolamento di competenza - Requisiti - Nelle cause del tribunale in composizione monocratica - Pronuncia definitiva sulla competenza - Previo invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Fondamento - Portata - Decisione sulla litispendenza - Inclusione.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624302-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini dell'ammissibilità del regolamento di competenza, il principio secondo il quale, nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, assommando le funzioni di istruzione e decisione, ove ritenga di emettere una pronuncia definitiva sulla competenza, è tenuto, ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ., ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella decisoria, trova applicazione anche quando egli intenda pronunciare sulla litispendenza, sicché, in mancanza dell'invito alla precisazione delle conclusioni, l'ordinanza assunta in tema di litispendenza non esaurisce la "potestas iudicandi" sul punto e non è impugnabile con regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 ter, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)