Sez. 3, Ordinanza n. 10593 del 09/05/2006 (Rv. 595569 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Ordinanza dispositiva della precisazione delle conclusioni - Affermazione della litispendenza - Carattere decisorio - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Il giudice che intende pronunciarsi separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza - od anche sulla litispendenza -, ai sensi dell'art. 187 n. 3 cod. proc. civ., è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni anche di merito, sicché, in mancanza della precisazione delle conclusioni, all'ordinanza emessa non può essere attribuita alcuna efficacia preclusiva ai fini della statuizione sulla litispendenza.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)