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Sez. 3, Ordinanza n. 10593 del 09/05/2006 (Rv. 595569 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Ordinanza dispositiva della precisazione delle conclusioni - Affermazione della litispendenza - Carattere decisorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595569-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

Il giudice che intende pronunciarsi separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza - od anche sulla litispendenza -, ai sensi dell'art. 187 n. 3 cod. proc. civ., è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni anche di merito, sicché, in mancanza della precisazione delle conclusioni, all'ordinanza emessa non può essere attribuita alcuna efficacia preclusiva ai fini della statuizione sulla litispendenza.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)