diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3784 del 11/06/1981 (Rv. 414416 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - ASSORBIMENTO DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE NELLA DECISIONE SUL MERITO FAVOREVOLE ALLA PARTE DEDUCENTE - RICORSO INCIDENTALE PER LA PROPOSIZIONE DI TALE QUESTIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414416-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - ASSORBIMENTO DI UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE NELLA DECISIONE SUL MERITO FAVOREVOLE ALLA PARTE DEDUCENTE - RICORSO INCIDENTALE PER LA PROPOSIZIONE DI TALE QUESTIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Anche nell'ipotesi, in cui, per il mancato rispetto del relativo ordine logico di disamina, una questione pregiudiziale (nella specie: eccezione di prescrizione) rimanga espressamente assorbita nella decisione del merito favorevole alla parte, che l'abbia dedotta, quest'ultima non e tenuta a proporre ricorso incidentale per Cassazione, sia pure condizionato, per evitare la formazione del giudicato sulla predetta questione pregiudiziale, che puo essere riproposta davanti al giudice di rinvio, ove, per effetto dell'accoglimento del ricorso e della diversa decisione del giudice di rinvio, venga meno la ragione del suo assorbimento. (V 936/80, mass n 404371; (V 1910/79, mass n 398302; (V 937/79, mass n 397101; (V 6127/78, mass n 395953).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)