Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 10/04/2003 (Rv. 562076 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE | Eccezione dichiarata "assorbita" dal giudice del merito - Proponibilità nel giudizio di cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Riproponibilità nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Fondamento - Giudicato implicito - Sussistenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE
In materia di procedimento civile, sulle eccezioni sollevate dal convenuto e non riproposte in sede di legittimità all'esito della declaratoria di relativo assorbimento emesso dal giudice dell'impugnazione di merito non si forma giudicato implicito, non potendo le questioni dichiarate "assorbite" essere proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorso condizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole in ordine alle medesime. Ne consegue che, poiché la forza preclusiva della sentenza di cassazione ha per oggetto solamente le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia cassata, ben possono le suddette questioni essere viceversa riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)