diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6477 del 10/12/1984 (Rv. 438052 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE E CONTENENTE STATUIZIONE SULLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON IL SOLO REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SUCCESSIVO RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ACQUIESCENZA ALL'AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438052-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE E CONTENENTE STATUIZIONE SULLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON IL SOLO REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SUCCESSIVO RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ACQUIESCENZA ALL'AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Le questioni, quale quella di giurisdizione, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, cessano di essere tali una volta che siano state espressamente decise dal giudice "a quo", poiché, in tale ipotesi, la relativa statuizione, suscettibile di acquistare autorità di giudicato formale, può essere oggetto di riesame solo in presenza di specifiche contestazioni della parte che abbia motivo di dolersene. In applicazione di detto principio, e tenendo altresì conto che il regolamento di giurisdizione, pur non essendo vero e proprio mezzo d'impugnazione, è tuttavia disciplinato da alcune regole del regime delle impugnazioni, come la norma dello art. 329 primo comma cod. proc. civ., quando è rivolto a provocare l'annullamento di una sentenza sulla giurisdizione, deve ritenersi, con riguardo al caso in cui il giudice di primo grado abbia affermato la giurisdizione e statuito sulla Competenza, che l'impugnazione di tale decisione con il solo ricorso per regolamento di Competenza osta a che la parte medesima possa successivamente esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, verificandosi una situazione di acquiescenza all'affermazione della giurisdizione per "Atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge", dato che, con il sostenere che la materia controversa spetta ad un giudice anziché all'altro dello stesso ordine giudiziario, si ammette che la materia stessa è devoluta alla giurisdizione di tale ordine. (V 6772/82, mass n 424409; (V 5317/82, mass n 423111).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)