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Sez. L, Sentenza n. 6772 del 10/12/1982 (Rv. 424409 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA QUESTIONE PER DIFETTO DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424409-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA QUESTIONE PER DIFETTO DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE.*

Allorché sulla questione di giurisdizione sia già intervenuta una statuizione, il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado, del difetto di giurisdizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni, nel senso che i giudici delle successive fasi processuali potranno conoscere della questione soltanto se essa sia stata riproposta con l'impugnazione, essendo tenuti, in caso contrario, ad applicare il disposto dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. e a rilevare la formazione del giudicato interno sulla questione stessa. (Conf 978/79, mass n 397167; (Conf 1506/76, mass n 380244).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)