Sez. U, Sentenza n. 5154 del 15/10/1984 (Rv. 436928 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SPETTANZA DI UNA CONTROVERSIA AL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA O AL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - QUESTIONE RELATIVA - DEDUCIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CONVERSIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SPETTANZA DI UNA CONTROVERSIA AL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA O AL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - QUESTIONE RELATIVA - DEDUCIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CONVERSIONE IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
La questione concernente la devoluzione di una controversia al giudice in Sede ordinaria ovvero al giudice specializzato agrario, al pari di ogni altra questione concernente la ripartizione di attribuzioni nell'ambito del medesimo ordine giurisdizionale, ancorché per ragioni inderogabili di materia, attiene alla Competenza, non alla giurisdizione, e, pertanto, non è deducibile con ricorso per regolamento preventivo, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., la cui convertibilità in ricorso per regolamento di Competenza trova ostacolo nella non esperibilità di quest'ultimo in via preventiva, prima cioè di una pronuncia sulla Competenza del giudice adito. (V 401/78, mass n 389701; (V 1881/76, mass n 380680).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)