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Sez. U, Sentenza n. 2182 del 28/03/1985 (Rv. 440058 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PENDENZA DI GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - AFFERMAZIONE DELLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440058-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PENDENZA DI GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - AFFERMAZIONE DELLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, che venga proposta, in pendenza del giudizio promosso davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, per sostenere la devoluzione della controversia al giudice specializzato agrario, è inammissibile, in quanto investe una questione di ripartizione di attribuzioni fra organi della giurisdizione ordinaria, cioè una questione di Competenza, e non è suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di Competenza, difettando una pronuncia in proposito del giudice adito. (V 5154/84, mass n 436928).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)