Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26085 del 16/12/2016 (Rv. 642394 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Credito d'imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000 - Termini di esercizio - Decadenza biennale ex art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Inapplicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
Il beneficio del credito d’imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., dalla l. n. 343 del 2000, non è soggetto al termine biennale di decadenza previsto per il rimborso dell'accisa ex art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, essendo quest’ultima una disposizione di stretta interpretazione, ma deve essere esercitato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione, ovvero entro il 30 giugno dell’anno solare successivo, mediante istanza di rimborso, termini stabiliti a pena di decadenza allo scopo di contenere nel tempo, a fini di certezza del gettito fiscale, l'operatività dell'agevolazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/2000 num. 265 art. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4 com. 3, Legge 23/11/2000 num. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)