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Sez. 5 - , Sentenza n. 26353 del 17/10/2019 (Rv. 655554 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Accise – Credito d’imposta sulla produzione e consumo dell’energia elettrica – Natura – Strumento fisiologico perequativo – Distinzione – Fatto patologico ex art. 2033 c.c. - Assimilabilità – Esclusione – Conseguenze - Termini di esercizio – Decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 (testo vigente “ratione temporis”) – Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655554-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di accise, il credito di imposta sulla produzione e consumo dell'energia elettrica di cui agli artt. 8, comma 10, della l. n. 448 del 1998 e 1, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1999, costituisce strumento "fisiologico" avente finalità perequative, non assimilabile all'indebito pagamento del tributo, costituente invece fatto "patologico" riconducibile all'art. 2033 c.c., sicché risulta sottratto al termine biennale di decadenza previsto per il rimborso dell'accisa dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo vigente "ratione temporis") il quale, essendo disposizione di stretta interpretazione, si applica soltanto ai pagamenti indebiti. (Fattispecie in tema di credito d'imposta vantato da società erogatrice di gpl a compensazione della riduzione della bolletta energetica in favore di utenti svantaggiati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 8 com. 10, DPR 30/09/1999 num. 361 art. 1 com. 5, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)