Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 20/04/1970 (Rv. 346716 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI DISTANZA LEGALI TRA COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERI - TRASFORMAZIONE DEL FONDO GRAVATO DALLA LIMITAZIONE - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI DISTANZA LEGALI TRA COSTRUZIONI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERI - TRASFORMAZIONE DEL FONDO GRAVATO DALLA LIMITAZIONE - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Quando si controverte sulla violazione, da parte del convenuto, delle norme relative alle distanze legali da seguire nelle costruzioni, il valore della causa va determinato, in Mancanza di specifica disposizione di legge, in base al criterio dettato dall'art 15, terzo comma, cod proc civ, con riguardo al valore del fondo del convenuto, da considerarsi quale fondo servente, gravato dal peso delle limitazioni per il cui rispetto l'attore agisce in giudizio tale criterio di valutazione non subisce deroga nelle ipotesi in cui la pretesa dell'attore non tenda soltanto all'accertamento della violazione del diritto, bensi miri altresi ad ottenere dal giudice il ripristino della situazione precedente, risultato strettamente collegato all'accertamento della violazione suddetta. Se peraltro le nuove opere abbiano apportato all'immobile, gravato dalla limitazione, modificazioni di tale entita e struttura da trasformare la natura ed incidere sulle caratteristiche e la destinazione originaria del fondo, si che i mutamenti costituiscono entita ben distinta sul fondo stesso quale risulta iscritto al catasto, la causa, qualora la costruzione non sia ancora iscritta al catasto ed il valore dell'intero immobile non possa determinarsi dagli Atti, e da ritenere di valore indeterminabile e rientra, quindi, nella Competenza del tribunale. (V 941-68, massima n 332300 2967-67, massima n 330654 3991-68, massima 337569).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)