Sez. 2, Sentenza n. 1935 del 04/07/1974 (Rv. 370163 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ACTIO CONFESSORIA SERVITUTIS - VALORE DELLA CAUSA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - CRITERIO DEL TRIBUTO DIRETTO GRAVANTE SUL FONDO SERVENTE - PRIORITA - LIMITI - FONDO NON ISCRITTO IN CATASTO, ESENTE DA TRIBUTO OD OGGETTO DI MUTAMENTI RADICALI - INAPPLICABILITA DEL PREDETTO CRITERIO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ACTIO CONFESSORIA SERVITUTIS - VALORE DELLA CAUSA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - CRITERIO DEL TRIBUTO DIRETTO GRAVANTE SUL FONDO SERVENTE - PRIORITA - LIMITI - FONDO NON ISCRITTO IN CATASTO, ESENTE DA TRIBUTO OD OGGETTO DI MUTAMENTI RADICALI - INAPPLICABILITA DEL PREDETTO CRITERIO.*
L'art 15 cod proc civ prevede, in tema di Determinazione del valore delle cause relative a beni immobili, tra le quali e compresa l'actio confessoria servitutis, il riferimento prioritario al criterio legale del tributo diretto verso lo stato gravante sul fondo servente ed il successivo riferimento, in difetto di sottoposizione a tributo, al valore del fondo servente risultante ex actis. Prevede, altresi, che in difetto di elementi per la stima, il valore della causa debba essere ritenuto indeterminabile con la conseguente applicazione dell'art 9 cod proc civ (Competenza del tribunale). Il criterio legale del tributo diretto non si applica quando l'immobile non vi sia soggetto, sia per difetto di iscrizione sia per esenzione, ricomprendendo nella fattispecie relativa al difetto di iscrizione il caso in cui l'immobile, pur essendo iscritto in catasto, abbia subito successivamente modificazioni qualitative e strutturali, tali da incidere sulle caratteristiche e sulla destinazione originaria del fondo e da rendere l'immobile stesso entita oggettivamente diversa dal fondo iscritto in catasto, con l'effetto del necessario ricorso alla valutazione ex actis o, in via subordinata, del riconoscimento della natura indeterminabile del valore. (V 1414'70, mass n 347207; 1136'70, mass n 346716; (V 941'68, mass n 332300; 1599'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)