Sez. 6, Sentenza n. 1910 del 19/05/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 214688 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Impedimento del presidente - Sottoscrizione del componente più anziano del collegio - Sottoscrizione di quest'ultimo anche quale estensore - Legittimità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE
In tema di requisiti della sentenza, nel caso di impedimento del presidente, legittimamente la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio che sia anche estensore. Tale evenienza, infatti, non implica che alla sottoscrizione di tale soggetto debba aggiungersi, "in funzione di garanzia", quella del terzo componente del collegio, non essendo ciò in alcun modo desumibile né dalla lettera né dalla ratio dell'art. 546, comma secondo, cod. proc. pen.. In simile ipotesi, il componente più anziano estensore sottoscrive l'atto a doppio titolo, come estensore e come magistrato che esercita eccezionalmente, per tale aspetto, funzioni normalmente presidenziali; e tale coincidenza soggettiva tra estensore e "controllore" non comporta alcuna anomalia, posto che anche nel caso di presidente estensore l'atto è sottoscritto dal solo presidente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)