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Sez. 2, Sentenza n. 507 del 03/03/1967 (Rv. 326450 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - MEDIANTE RINUNZIA - NECESSITA DELL'ATTO PUBBLICO, DELL'ACCETTAZIONE E DELLA PRESENZA DI TESTIMONI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326450-01

DONAZIONE - INDIRETTA - MEDIANTE RINUNZIA - NECESSITA DELL'ATTO PUBBLICO, DELL'ACCETTAZIONE E DELLA PRESENZA DI TESTIMONI - INSUSSISTENZA.*

La rinuncia ad un diritto, se fatta al fine di avvantaggiare un terzo, costituisce una donazione indiretta, in quanto, per la realizzazione del fine di liberalita, viene utilizzato un negozio diverso del contratto di donazione, per il quale non e necessaria la Forma richiesta per questo. (nella specie, e stata ritenuta valida la rinuncia all'usufrutto ex lege sulla eredita del marito defunto, fatta dalla usufruttuaria in un atto di compravendita dei beni della figlia minore, gravati dall'usufrutto, dichiarandosi che, trattandosi di donazione indiretta, non occorreva ne l'accettazione della liberalita, ne la presenza all'atto di testimoni).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)