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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019 (Rv. 654333 - 02)

DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - IN GENERE | Rinuncia ad un diritto - Donazione indiretta - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654333-02

DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - IN GENERE

La rinuncia a un diritto, se fatta allo scopo di avvantaggiare un terzo, può importare donazione indiretta, purché fra donazione e arricchimento sussista un nesso di causalità diretta. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la rinuncia del "de cuius" a sottoscrivere la quota di aumento del capitale sociale di una s.r.l., seguita dalla concomitante sottoscrizione, da parte del figlio, della quota non sottoscritta dal genitore, costituisse donazione indiretta, atteso che, a seguito della rinuncia del "de cuius", anche gli altri soci avevano avuto analoga possibilità di sottoscrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)